Dieci De.Co. per 550 Comuni: il paradosso campano delle denominazioni comunali
La DE.CO. (Denominazione Comunale, talvolta De.C.O., Denominazione Comunale di Origine) è un’attestazione deliberata da un Comune che riconosce il legame storico e identitario tra un prodotto, una ricetta, un sapere o un evento e il proprio territorio. Non è un marchio di qualità né una certificazione di conformità: la Corte costituzionale l’ha qualificata come atto meramente ricognitivo della presenza storicamente radicata di un prodotto tipico, che non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (Corte cost. n. 75/2023, scheda Nomos).
In Campania la disciplina regionale è completa, ma l’adesione è minima, il suo registro conta appena 10 prodotti di 7 Comuni al 17 settembre 2026, nessuno in provincia di Benevento: il divario tra quadro normativo e adesione effettiva è il dato centrale. L’oggetto della DE.CO. è ampio: può essere un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico o artigianale, una ricetta, una festa, una fiera, una sagra o una tecnica di coltivazione, allevamento o pesca.
Punti di forza
• Valorizzazione identitaria. Un patrimonio gastronomico tra i più ricchi d’Italia, radicato nella Dieta mediterranea, a cui la legge si collega espressamente (L.R. 6/2012).
• Tutela di prodotti, ricette e saperi. Il disciplinare campano è tra i più completi: storia, legame territoriale, processo, locali, produttori; il registro ha già accolto una tecnica artigianale (Pimonte), segno che lo strumento copre anche il patrimonio non alimentare.
• Ruolo dei Comuni. La Giunta municipale delibera, il Sindaco firma la domanda: procedura snella e chiara attribuzione di responsabilità.
• Compatibilità con DOP/IGP. Le modifiche della L.R. 26/2021 hanno allineato la legge ai principi poi affermati dalla Consulta; le esclusioni dal registro prevengono conflitti con le numerose GI agroalimentari e le denominazioni vitivinicole regionali.
• Potenziale turistico. Le prime iscrizioni riguardano aree a forte flusso (Penisola sorrentina, area vesuviana, Ischia in via intercomunale), dove la DE.CO. può entrare subito in menu, eventi e comunicazione.
• Costi contenuti e strumenti di sistema. Iscrizione gratuita, logo regionale gratuito, modulistica standard, Coordinamento regionale, piano di controllo e risorse dedicate nel primo triennio.
Punti di debolezza
• Quadro attuativo tardivo. Dalla legge (luglio 2021) alla modulistica (aprile 2025) sono passati quasi quattro anni; la finestra transitoria per le DE.CO. preesistenti è scaduta prima che la procedura fosse operativa.
• Frammentazione. I regolamenti comunali precedenti al 2021 non sono armonizzati con il modello regionale; chi vuole iscriversi deve spesso riscrivere il disciplinare.
• Scarsa notorietà e adesione. 10 prodotti e 7 Comuni su 550 Comuni campani a settembre 2026; nessuna iscrizione nel Sannio.
• Controllo e tracciabilità. Il piano di controllo quinquennale è previsto ma non risultano esiti pubblicati; i controlli comunali sulle DE.CO. non iscritte restano informali.
• Rischio di uso improprio. Nei comunicati locali la DE.CO. è spesso presentata come “certificazione” o “marchio di garanzia”, formula che la stessa pagina regionale utilizza e che contrasta con la natura ricognitiva affermata dalla Consulta.
• Dipendenza dalle risorse comunali. Molti piccoli Comuni delle aree interne non hanno personale per istruttorie, commissioni e PEC; la dotazione regionale di 150.000 euro annui era limitata al 2021–2023 e non risulta rinnovata (da verificare nei bilanci successivi).
• Vincoli specifici del modello campano. Il divieto di apporre il logo regionale su prodotto e imballaggi e l’esclusione dei PAT riducono l’utilità commerciale del registro e il bacino dei prodotti iscrivibili.
Opportunità
• Domanda crescente di prodotti locali e di turismo enogastronomico verso Campania interna e borghi, anche in chiave di destagionalizzazione.
• CSR Campania 2023–2027. LEADER/GAL, cooperazione e interventi per la promozione delle produzioni locali possono finanziare animazione, disciplinari e reti DE.CO. (da verificare nei singoli bandi).
• Distretti del cibo e distretti rurali campani. Possono assumere il ruolo di segreteria tecnica per più Comuni, colmando il deficit di capacità amministrativa.
• Coordinamento regionale dei Comuni DE.CO. Ancora da rendere operativo, può diventare la sede di formazione, modelli comuni e piani coordinati di promozione.
• DE.CO. intercomunali. Il modello ischitano è replicabile per prodotti di valle o di comprensorio (Fortore, Tammaro, Alto Sannio, Irpinia, Cilento interno).
• Integrazione con la filiera vitivinicola. Nelle aree a forte identità enologica la DE.CO. può riconoscere ricette, saperi colturali e feste vendemmiali non coperti dalle DOP, arricchendo l’offerta enoturistica senza toccare le denominazioni dei vini.
• Patrimonio immateriale e cultura. Feste, riti e tecniche possono collegarsi a progetti culturali e agli avvisi per i piccoli Comuni.
Minacce
• Conflitti con le IG campane. Prodotti iscritti in aree coperte da DOP/IGP (nocciole, pizza, ortaggi) richiedono attenzione al divieto di evocazione del Reg. (UE) 2024/1143 e ai rapporti con i Consorzi di tutela.
• Spopolamento delle aree interne. Proprio dove la DE.CO. sarebbe più utile, Sannio e Irpinia interna, mancano spesso i produttori e il ricambio generazionale.
• Concorrenza di segni. Marchi d’area, PAT, Presìdi, loghi di distretto e DE.CO. rischiano di sovrapporsi in assenza di una strategia regionale dei segni distintivi.
• Erosione del registro. Senza rinnovo delle risorse e senza la relazione annuale al Consiglio, il registro rischia di restare una vetrina statica.
• Contestazioni sulla comunicazione. L’uso del termine “certificazione” espone Comuni e produttori a rilievi per pratiche commerciali scorrette.
• Avvicendamento amministrativo. Il cambio di Giunta regionale o comunale può interrompere procedure avviate, come mostra il caso di Comuni con DE.CO. istituite ma mai iscritte.
Buone pratiche operative
La DE.CO. conviene quando è il primo passo di una strategia territoriale, con produttori attivi e un uso già previsto (turismo, ristorazione, eventi); non conviene come atto isolato o come surrogato di una DOP/IGP.
Bisognerebbe che Comuni, GAL e produttori, effettuassero un test preliminare:
1. Esistono almeno alcuni produttori attivi disposti a rispettare un disciplinare?
2. Il prodotto è già DOP, IGP, STG o PAT? Se sì, il registro campano è escluso e la DE.CO. comunale aggiunge poco.
3. Il nome richiama una IG esistente? Se sì, occorre una verifica preventiva con il Consorzio di tutela.
4. L’obiettivo richiede tutela del nome e uso in etichetta? Se sì, la strada è un marchio collettivo geografico o una IGP, non la DE.CO.
5. Chi gestirà commissione, registro e controlli dopo la delibera, e con quali risorse?
Per il Comune.
• Adottare o aggiornare il regolamento sul modello del Reg. reg. 11/2022, in modo che il disciplinare comunale sia già conforme all’iscrizione regionale.
• Comunicare la DE.CO. come attestazione di origine e identità, mai come certificazione di qualità.
• Presentare la domanda al registro regionale entro il 31 mar 2027, via PEC, con firma digitale del Sindaco.
• Prevedere nel DUP una voce stabile, anche minima, per commissione, comunicazione e verifiche.
Per Distretti rurali, Distretti del cibo e GAL.
• Offrire un servizio associato di segreteria tecnica DE.CO. ai piccoli Comuni: modelli di regolamento, istruttoria storica, raccolta documentale, invio delle domande.
• Costruire panieri DE.CO. di area e DE.CO. intercomunali, sul modello della convenzione di Ischia.
• Inserire animazione, disciplinari e comunicazione DE.CO. nelle strategie di sviluppo locale e nei progetti di cooperazione.
Per la Regione Campania.
• Riaprire una finestra transitoria per le DE.CO. comunali preesistenti, scaduta prima che la procedura fosse operativa.
• Rendere operativo il Coordinamento regionale dei Comuni DE.CO. e pubblicare la relazione annuale prevista dall’art. 8.
• Valutare la revisione del divieto di logo su prodotto e imballaggio, con formule informative che non evochino qualità.
• Aggiornare i riferimenti normativi al Reg. (UE) 2024/1143.
• Rifinanziare l’art. 9 oltre il 2023 e avviare un censimento delle DE.CO. comunali non iscritte.
Per i produttori.
• Usare la DE.CO. come leva di comunicazione territoriale e di ristorazione, e come archivio documentale per un eventuale futuro percorso IGP.
• Organizzarsi in associazione per sostenere il disciplinare e dialogare con Comune e Regione.
